Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“Scienza Senza Confini”

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione di Promozione Sociale “Scienza Senza Confini APS” siglabile “SSC APS”.
  2. La denominazione dell’APS sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’APS al RUNTS.
  3. L’APS ha sede legale nel Comune di Perosa Argentina (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta. L’APS ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni non autonome disciplinate dal regolamento interno.
  4. La durata dell’APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.

 

Art. 2 – Scopi e finalità

  1. L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
  2. L’APS persegue come specifiche finalità la diffusione della cultura, della scienza e della salute, con particolare attenzione al campo della ricerca medico-scientifica. L’APS si pone nel settore della divulgazione scientifica con l’obiettivo di sviluppare e diffondere la conoscenza di scienza e tecnologia al fine di fornire al pubblico strumenti e informazioni.

Art. 3 – Attività

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
  • lettera d) – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • lettera g) – formazione universitaria e post-universitaria;
  • lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lettera l) – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’APS intende svolgere:

  • corsi teorico-pratici e laboratori didattici nelle scuole di ogni ordine e grado e università e tra i cittadini nel campo della salute, del benessere e delle scienze affini;
  • sondaggi e ricerche nel campo della salute e del benessere;
  • attività teorico-pratiche per incentivare la formazione extra-scolastica per il miglioramento della resa scolastica, la lotta al bullismo e la dispersione scolastica;
  • attività di educazione alimentare che incentivino ad una corretta alimentazione che punti ad un uso più consapevole delle risorse ambientali e all’adozione di comportamenti ecologicamente più responsabili e inoltre promuovere le attività di informazione e formazione sui DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) a livello territoriale e scolastico;
  • workshop, seminari, convegni, dibattiti, fiere e manifestazioni, compresi eventi musicali, teatrali e culturali in genere, nonché eventi ludici e ricreativi;
  • la programmazione e la realizzazione di pubblicazioni, materiali informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato e video, anche in collaborazione con altri enti, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall’APS;
  • collaborazioni con enti pubblici, altre associazioni, società, fondazioni, istituti o altri organismi (anche internazionali) che condividono obiettivi, finalità o interessi dell’APS medesima.

1 bis L’APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo (Cd) e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’APS eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.

  1. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall’APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’APS tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  4. L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
  5. L’APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’APS, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  • quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  • finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’APS;
  • erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’APS e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
  • attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
  1. L’esercizio sociale dell’APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio il Cd redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’APS, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

  1. L’APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
  2. Il numero dei soci dell’APS è illimitato. Possono far parte dell’APS tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  3. L’adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Cd a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’APS. Il Cd delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
  3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Cd comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
  5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
  6. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Cd. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Cd, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’APS;
  • senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto, anche in modalità elettronica;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’APS;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’APS.
  1. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
  2. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’APS sia all’esterno per designazione o delega.
  3. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
  4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’APS.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS ed alla sua attività.
  2. I soci hanno diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’APS;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Cd.
  1. I soci sono tenuti:
  • all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’APS;
  • al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 – Quota associativa

  1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
  2. L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 – Organi dell’APS

Sono organi dell’APS:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente

Art. 10 – Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’APS, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
  2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Cd ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Cd o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
  4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
  7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria dei Soci

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
  • approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • discute ed approva i programmi di attività;
  • elegge i componenti del Cd approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • ratifica la sostituzione dei membri del Cd dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Cd attingendo dalla graduatoria dei non eletti o nominandoli ad unanimità tra i soci presenti in assemblea;
  • approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
  • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Cd ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  • delega il Cd a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’APS;
  • determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
  • delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
  1. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Cd.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio direttivo

  1. Il Cd è composto da un minimo di 4 sino a un massimo di 11 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili; si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Cd.
  3. Il Cd elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
  4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’APS, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Cd.
  5. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Cd, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
  6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Cd provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Cd. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Cd, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  9. Il Cd è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  • delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto
  • approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;
  • propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
  • redige il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  1. Il Cd è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Cd.
  2. Il Cd è convocato dal presidente almeno ogni 4 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
  3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Cd.
  4. I verbali delle sedute del Cd, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Cd, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Cd. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  7. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 – Presidente

  1. Il presidente è eletto dal Cd nel suo seno.
  2. Ha la rappresentanza legale dell’APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Cd; sovrintende a tutte le attività dell’APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’APS; convoca e presiede il Cd del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
  4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Cd e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Cd alla prima riunione utile.

Art. 15 – Comitati Tecnici

  1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Cd ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’APS intende promuovere. Il Cd stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 – Libri sociali

  1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Cd.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 – Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 – Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

 

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Art. 82 c5 del Dlgs 117/2017.

 

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