Statuto

Art. 1

E’ costituita ai sensi del Codice Civile e della legge n. 266 del 11/08/1991 una Associazione denominata P.A. CROCE GIALLO AZZURRA-ONLUS.

Art. 2

L’Associazione ha sede in Torino. L’eventuale variazione della sede purché questa non sia trasferita oltre il comune di Torino, non comporterà modifica di statuto fatta salva l’approvazione dell’assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri preso i quali l’associazione è iscritta.

Art. 3

L’associazione fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti

L’Associazione è senza fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

– sviluppare la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
– organizzare i cittadini sui problemi della vita sociale, culturale e civile
– ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi individuali attraverso i valori della solidarietà e favorirne lo sviluppo attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci e operando per la crescita culturale dei singoli e della collettività
– organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell’handicap e della protezione civile
– prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici
– collaborare con enti pubblici o privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi posti dal presente statuto

Art. 4

Per il raggiungimento di detti scopi l’associazione opera esemplificativamente le seguenti attività:

– collaborare all’organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria
– gestire servizi sanitari per ammalati e feriti a mezzo ambulanza
– organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con pubbliche strutture
– promuovere ed organizzare la raccolta del sangue
– promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria
– promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e del lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e/o istituzioni pubbliche
– organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente
– promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
– organizzare forme di intervento istitutive di servizi per soddisfare quanto al punto prededente
– promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore anche istituendo specifici servizi
– organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque in difficoltà anche temporanea
– organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche
– promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale
– svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale.

Art. 5

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga da parte dell’Assemblea degli Associati

Art. 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili
  • da titoli pubblici e privati
  • da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo in base alle norme vigenti

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote degli aderenti secondo quanto stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci
  • contributi di privati
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • contributi dello stato, di enti pubblici e/o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti
  • donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L’associazione non può distribuire in alcun modo utili o avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell’associazione stessa. Utili e avanzi vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e per quelle ad esse connesse.

Art. 7

  1. All’associazione strutturata secondo criteri di democraticità, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni anche non comunitari residenti, senza distinzione di sesso, razza lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto ed il regolamento.
  2. La richiesta di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta e sarà deliberata dal consiglio direttivo. Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia l’assemblea ordinaria.
  3. Sono soci coloro che aderiscono all’Associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea, i soci possono essere volontari qualora si impegnino a prestare la loro opera gratuita e volontaria nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’associazione; i volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualunque forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.
  5. La qualità di socio attribuisce il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, il diritto di voto e il diritto di essere eletti.
  6. Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro i limiti prevalentemente stabiliti dall’Assemblea, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
  7. l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l’attività svolta.

Art. 8

La qualità di socio si perde per:
– morosità
– decadenza
– esclusione
– dimissioni

  • per morosità qualora il socio entro i termini fissati dall’assemblea non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota associativa annuale.
  • per decadenza qualora il socio abbia a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto 4 dell’art. 7
  • per esclusione qualora il socio abbia compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente statuto e/o del regolamento tali da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo
  • per dimissioni qualora il socio abbia manifestato per iscritto le proprie intenzioni di recedere dal rapporto con l’Associazione.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui ai punti b- e c- deve essere informato preventivamente tramite comunicazione scritta e lo stesso avrà diritto di replica.
L’esclusione dei soci viene deliberata dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci
  • il Consiglio direttivo
  • il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo i rimborsi spese effettivamente documentati nei limiti previsti dall’assemblea.
Non possono far parte di organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualunque natura o rapporti patrimoniali con l’associazione stessa.

Art. 10

L’Assemblea è costituita dai soci dell’associazione ed è l’organo deliberativo dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Le deliberazioni sono vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti
L’Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o, qualora ne facciano richiesta, dalla maggioranza dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nella sede della associazione o in altro luogo idoneo purché nel comune ove ha sede l’associazione mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e a ciascun socio sia in forma scritta che con l’ausilio di mezzi telematici almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno.
La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In apertura della convocazione sia in seduta ordinaria che straordinaria l’assemblea:

  1. elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, qualora sia necessario, più scrutatori per i voti a mezzo scheda.
  2. Il segretario redige verbale della riunione e lo trascrive su apposito libro.
  3. Le votazioni dell’assemblea sono palesi salvo i casi di elezioni di cariche sociali o quando la delibera riguardi singole persone.
  4. Qualora nel voto a scrutinio segreto il risultato sia di parità la proposta si intende respinta
  5. Nel caso di elezioni di cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità di consensi, risultano eletti i più anziani di età fino alla concorrenza dei posti disponibili.
  6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo delega, ogni socio non potrà essere latore di più di tre deleghe.
  7.  Le riunioni dell’assemblea sono pubbliche salvo i casi in cui il presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico per gli argomenti trattati o quando le delibere riguardino singole persone.
  8. Il presidente dell’assemblea ha facoltà di dare la parola anche ai non soci.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria:

– approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ciascun anno e quello preventivo
– approva la relazione del consiglio direttivo
– determina l’importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento
– approva le linee programmatiche dell’associazione
– approva il regolamento generale e le sue modifiche
– approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’associazione e le sue modifiche
– elegge il consiglio direttivo determinandone preventivamente il numero dei componenti e scegliendoli tra i soci
– qualora si renda necessaria l’istituzione dei revisori dei conti e /o del collegio dei probi viri provvederà in tal senso e ne demanderà le funzioni al regolamento interno
– delibera sull’istituzione di sezioni
– delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione ivi comprese i limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo.
– Delibera l’esclusione dei soci dall’associazione
– Elegge un direttore sanitario iscritto all’ordine dei medici qualora ve ne sia la disponibilità tra i soci
– Si riunisce almeno una volta l’anno entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e del bilancio di previsione per il nuovo esercizio.
– Può essere convocata comunque anche a titolo consultivo, ai fini di periodiche verifiche sullo svolgimento dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo dell’associazione e del volontariato.
– L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera:

– delibera sulle modifiche dello statuto sociale
– sullo scioglimento dell’associazione
– sulla devoluzione del patrimonio ad altra/e associazioni di volontariato

La delibera dell’assemblea straordinaria riguardante lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati

L’Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di soci eletti dall’assemblea con i limiti minimi e massimi stabiliti dalla stessa prima delle votazioni
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
Nella sua prima riunione elegge al proprio interno un presidente, due vice presidente che sostituiranno il presidente in caso di assenza o impedimento, un segretario e un tesoriere.
Nomina un direttore sanitario, iscritto all’ordine dei medici, qualora non vi sia la disponibilità tra i soci
Ha facoltà di eleggere al suo interno altri direttori con riferimento agli specifici settori di attività dell’associazione.
Si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti ed almeno quattro volte per ciascun anno.
La convocazione del consiglio direttivo è fatta dal presidente con avviso scritto anche con mezzi telematici almeno sette giorni prima della riunione, lo stesso avviso con pari tempi deve essere affisso nella bacheca della sede sociale e deve contenere data, luogo e ora della riunione oltre agli argomenti all’ordine del giorno.
Il segretario redige verbale della seduta che verrà trascritto su apposito libro.
Le funzioni di segretario, tesoriere e direttore sanitario sono specificate nel regolamento dell’associazione.
Le sedute del consiglio direttivo sono pubbliche a discrezione del consiglio stesso sulla base delle argomentazioni in discussione.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
Il consiglio direttivo approva le deliberazioni con voto palese salvo i casi di elezioni di cariche sociali (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere) e di delibere riguardanti le singole persone.
Le delibere sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei presenti
Il direttore sanitario qualora non sia un socio eletto dall’assemblea partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto ma ha facoltà di intervento e di proposta e nelle materie di sua competenza per disposizione di legge o attuative; il consiglio direttivo delibera dopo l’acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 13

Il consiglio direttivo:

a) predispone le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui all’art. 12
b) esegue le deliberazioni dell’assemblea
c) stipula contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi previsti dal presente statuto
d) aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini ed obiettivi associativi su specifica autorizzazione dell’assemblea all’uopo convocata.
e) adotta i provvedimenti di cui all’art. 7
f) assume personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto
g) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione.

Qualora il consiglio direttivo per vacanza comunque determinatasi debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

In caso di vacanza della metà più uno dei suoi componenti ed in mancanza di possibilità sostitutive il consiglio direttivo deve intendersi decaduto così come tutte le cariche sociali.

In tal caso il presidente provvederà alla convocazione dell’assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. 14

Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi.
Il presidente sottoscrive atti e contratti stipulati dall’associazione
In caso di assenza o impedimento del presidente, la legale rappresentanza spetta ai vice presidenti in ordine di età, qualora per necessità si rendesse indispensabile la delega il Consiglio Direttivo opererà in tal senso

Art. 15

Qualora l’assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio in essere al momento dello scioglimento non potrà in alcun modo essere ripartito tra i soci ma sarà devoluto ad altra o altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.