MOBBING SUL LAVORO: SPETTA L’INDENNIZZO INAIL
E’ importante che giurisprudenza e sentenze concrete abbiano configurato questo genere di indennizo, da parte di Inail, al mobbing, equiparandolo ad altre malattie professionali. Noi di Risorsa sappiamo quanto sia difficile ottenere dall’Inail il riconoscimento di diritti fondamentali, ma quanto affermato in questo articolo dà una speranza in più in particolare a quanti soffrono di depressione in seguito alle violenze psico-fisiche del mobbing
Laleggepertutti.it – Articolo di Paolo Remer -2 Agosto 2022
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Il lavoratore perseguitato ha diritto alle prestazioni previdenziali per le malattie professionali, come la depressione, anche se non sono tabellate. Il mobbing può provocare alla persona colpita gravi patologie psico-fisiche, dovute alle protratte vessazioni di cui è stato vittima ed al turbamento psicologico che ne consegue: ad esempio, sono frequenti in questi casi le sindromi ansio-depressive e gli attacchi di panico. Spesso si registra anche una compromissione dello stato di salute generale e insorgono varie malattie, che possono comportare un’invalidità permanente. Il mobbing, in tutte le sue possibili manifestazioni, è sicuramente un fatto illecito, che come tale dà diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte di chi lo ha compiuto, a partire dal datore di lavoro, che è responsabile della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sotto tutti gli aspetti; ma ci si chiede se in queste situazioni operi anche la tutela previdenziale pubblica. In caso di mobbing sul lavoro, spetta l’indennizzo Inail?
Indennizzo Inail: cosa copre?
L’Inail è tenuto, per legge ad erogare l’indennizzo per il danno biologico, inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona, sia in caso di infortuni sul lavoro sia in caso di malattie professionali. L’ammontare dell’indennizzo viene quantificato in base a una specifica «tabella delle menomazioni» che è considerata già «comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali», e dunque valuta non solo il grado di invalidità o di inabilità accertato, ma anche l’entità del pregiudizio riportato dal danneggiato in base alla sua età ed alla compromissione della sua vita familiare e sociale
Indennizzo Inail per malattie professionali
La giurisprudenza ritiene indennizzabile dall’Inail anche il cosiddetto «rischio improprio», ossia quello che un lavoratore può subire durante l’esecuzione delle prestazioni lavorative, anche se non è direttamente collegato alle attività svolte: ad esempio, il fumo passivo di sigaretta da parte dei colleghi.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa sull’assicurazione Inail per le malattie professionali, nella parte in cui non prevedeva l’estensione anche alle malattie diverse da quelle espressamente contemplate nelle apposite tabelle. Dopo l’intervento della Consulta, la legislazione attuale considera come malattie indennizzabili dall’Inail anche quelle «non tabellate», cioè non comprese nelle tabelle, sempre a condizione che «il lavoratore ne dimostri l’origine professionale».
Indennizzo Inail per mobbing che causa depressione
Le malattie provocate dal mobbing sul lavoro sono qualificabili come professionali e, pertanto, devono essere indennizzate dall’Inail se il lavoratore colpito ne dimostra l’insorgenza e la riconducibilità al rischio esistente nell’ambiente di lavoro: quindi rientrano in questo fenomeno anche le condotte mobbizzanti compiute dal titolare dell’azienda, dagli altri superiori o dai colleghi. Una recente sentenza del tribunale di Teramo ha espressamente riconosciuto la possibilità di ottenere l’indennizzo Inail per mobbing sul lavoro in un caso di dipendente che aveva riportato un danno biologico, quantificato dal medico legale nella misura del 6-7%, derivante da una prolungata condotta vessatoria compiuta dal datore di lavoro, da cui era scaturita una forma di depressione (diagnosticata dal Ctu come: «disturbo dell’adattamento con ansia e depressione misto persistente di grado lieve»). Secondo il giudice questa «tecnopatia» rientra nelle malattie professionali indennizzabili dall’Inail, pur non essendo «compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati», in quanto è stata compiutamente riscontrata nel processo la derivazione causale dal mobbing sul lavoro compiuto nei confronti del dipendente, e l’Inail non ha potuto smentire gli elementi di prova forniti dal ricorrente. La sentenza specifica che, in presenza di tali condizioni, il lavoratore deve «dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia» e a quel punto l’indennizzo Inail deve essergli riconosciuto.