IL MOBBING ORIZZONTALE: I COLLEGHI DISPETTOSI
Il mobbing orizzontale, cioè quello dei colleghi – che l’autore definisce “dispettosi” – è meno frequente di quello verticale (dai capi) ma ciò non toglie che esista sui luoghi di lavoro. Questo articolo ne delinea le caratteristiche e, soprattutto, le modalità per difendersi
Fonte: http://laleggepertutti.it – articolo della redazione – 8/2/2022
Link all’articolo completo: https://www.laleggepertutti.it/547790_colleghi-dispettosi-3-mosse-per-difendersi
Sintesi a cura della redazione Risorsa
Gli ambienti di lavoro – afferma l’articolo 2087 del Codice civile – devono essere salubri: devono cioè garantire la salute del dipendente, non solo quella fisica, ma anche psichica. Ragion per cui, in presenza di colleghi dispettosi che rendono invivibile la vita in azienda, è possibile richiamarsi a tale norma per poter ottenere una tutela legale.
Tra le mosse per difendersi dai colleghi dispettosi di certo quella più intuitiva e immediata è la comunicazione al datore che dovrebbe prendere provvedimenti urgenti. E ciò proprio in ragione del suo dovere generale di garantire a tutti i dipendenti quella salute psicofisica di cui parla il Codice civile.
Prima però di agire sarà bene raccogliere le prove di tale situazione onde evitare di fare un buco nell’acqua. Ecco allora alcune informazioni legali e suggerimenti pratici che torneranno utili per difendersi dai colleghi dispettosi sul luogo di lavoro.
Chi è responsabile dei colleghi dispettosi?
Come noto, ognuno è responsabile per le proprie azioni, sicché è sempre possibile agire in tribunale contro il collega dispettoso per ottenerne la condanna qualora questi abbia commesso un illecito penale (come la diffamazione, l’accesso non autorizzato al computer altrui, lo stalking) o civile (come l’ingiuria o il mobbing). Ma è anche possibile agire contro il datore di lavoro per ottenere da questi il risarcimento del danno alla salute subito per colpa dei colleghi. Il datore ha infatti una responsabilità oggettiva per ciò che avviene in azienda, e quindi risponde anche delle condotte illecite che un lavoratore compie ai danni di altri.
Come difendersi dai colleghi dispettosi?
A seconda del tipo di comportamento illecito posto dal collega bisogna attuare una difesa diversa.
Ad esempio, è possibile sporgere querela per diffamazione contro il collega che sparla di un altro collega davanti a due o più persone (anche in occasioni tra loro separate).
Qualora il molestatore dovesse limitarsi a proferire sporadicamente frasi offensive in faccia al diretto interessato e non alle sue spalle questi potrebbe invece intentargli una causa civile per ingiuria. A differenza della diffamazione, infatti, l’ingiuria non è un reato. Il più delle volte, però, i dispetti non integrano un vero e proprio illecito, trattandosi più che altro di gesti innocui che però diventano illeciti nel momento in cui sono reiterati. In tali casi, la condotta può integrare lo stalking, ossia gli atti persecutori (che, come noto, sono puniti dal Codice penale) oppure il mobbing. Quanto allo stalking, è possibile denunciare gli episodi alla polizia, ai carabinieri o alla Procura della Repubblica. A tal fine non è neanche necessario avere testimoni visto che le dichiarazioni della vittima sono di per sé assunte dal giudice come fonte di prova e a supporto di una sentenza di condanna. Naturalmente, non si può parlare di stalking tutte le volte in cui si è dinanzi a scherzi sporadici, ma è necessario che vi siano vessazioni e umiliazioni continue, tali da creare disagio psicologico, stress, ansia e – in definitiva – un danno per la salute della vittima oppure da indurla a cambiare le proprie abitudini quotidiane. In assenza dei presupposti dello stalking, si può anche agire per mobbing che, pur non costituendo di norma un reato, consente di ottenere il risarcimento del danno da parte dell’azienda. Il mobbing infatti non è solo quello del superiore gerarchico ma anche quello effettuato dai lavoratori di pari grado. Il mobbing si verifica quando una persona, con una serie di condotte – anche se, singolarmente prese, lecite – intende emarginare la vittima, allontanarla, umiliarla, addirittura provocarne le dimissioni. Del mobbing commesso dal collega di lavoro risponde il datore in quanto, come anticipato, è garante della salubrità del luogo di lavoro.
Cosa fare contro i colleghi dispettosi?
È bene sapere che denunciare al proprio capo un collega dispettoso pur non avendone le prove non può essere considerato né una calunnia, né una diffamazione. Non è una calunnia perché questo reato scatta solo quando si agisce in malafede e la denuncia viene sporta dinanzi a un’autorità come un giudice o un poliziotto. Non è una diffamazione perché questa scatta solo quando si diffonde pubblicamente un fatto rivolto a screditare l’immagine altrui; parlare invece solo con il datore di lavoro, per giunta al fine di tutelare i propri diritti, non costituisce quindi diffamazione.
Ciò nonostante, è comunque opportuno agire solo quando si sono raccolte prove sufficienti per fondare le proprie accuse. In cosa possono consistere queste prove? La prima è certamente la testimonianza di altri colleghi. Ma siccome è poco probabile che qualcuno possa accettare di fare “la spia” schierandosi così in una guerra che non è propria, è possibile raccogliere le altrui dichiarazioni in modo “clandestino”, facendo cioè ricorso a registrazioni audio di nascosto. Non si tratta infatti di un comportamento illegale. La legge ammette la possibilità di registrare ciò che dicono altre persone, a loro insaputa, a patto che ciò non avvengano nel domicilio di queste stesse e che i file non siano poi divulgati.
Ciò significa, ad esempio, che si può invitare il collega al bar o in qualsiasi altro posto e chiedergli di “dire la sua” in merito alla vicenda controversa. Tutto ciò che questi dirà potrà essere usato contro il collega dispettoso per far valere le proprie ragioni sia dinanzi al datore di lavoro che, nel caso in cui questi non intenda agire, in tribunale. La registrazione potrebbe avvenire anche sul luogo di lavoro (ad esempio in ufficio, in un corridoio dell’azienda, anche nel corso di una riunione): secondo infatti la giurisprudenza tale comportamento è legittimo solo quando si tratta di tutelare in giudizio un proprio diritto, come appunto nel caso del comportamento mobbizzante del collega dispettoso.
Allo stesso modo, anche le registrazioni video eseguite negli ambienti di lavoro possono essere utilizzate dalla vittima per difendersi e denunciare al datore le condotte vessatorie ai propri danni.
Le misure contro i colleghi dispettosi
Il datore di lavoro che venga a conoscenza del comportamento illecito di un dipendente deve provvedere ad adottare nei suoi confronti una delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, come ad esempio la sospensione dal lavoro o il trasferimento in un altro ufficio.
Il trasferimento potrebbe essere disposto anche indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità. La legge consente infatti il cosiddetto trasferimento per incompatibilità ambientale, necessario tutte le volte in cui le frizioni tra due lavoratori impediscono il funzionamento dell’unità produttiva. A tal fine, quindi, non sarà neanche necessario raggiungere la prova delle altrui condotte illecite, essendo sufficiente verificare il disagio a svolgere le mansioni in un determinato ambiente. Vero è che il datore può, in questi casi, disporre il trasferimento dell’uno o dell’altro lavoratore, proprio per consentire all’attività di riprendere con regolarità.