MOBBING E STRAINING: DIFFERENZA E SIGNIFICATO
Nell’ultimo periodo abbiamo ascoltato al nostro Sportello molte persone che, pur senza citare il termine inglese “straining”, denunciavano situazioni che rientrano in tale tipo di violenza psicologica. Questo articolo, già presente sulla pagina FB, gestita dal Consigliere di Risorsa Salvatore Tonti, è stato selezionato dalla nostra Volontaria Michela Spirito, che ne ha fatto una breve sintesi, evidenziando le differenze con il mobbing tradizionale e le possibili modalità di difesa legale.
Fonte: Money.it, articolo di Isabella Policarpio – 3/03/2020,
L’articolo completo è a questo link
Il mobbing e lo straining sono due fenomeni che avvengono all’interno del mondo del lavoro, ma comportano delle differenze soprattutto per quanto riguarda la condotta messa in atto e l’elemento temporale. Nello specifico:
Il mobbing comprende comportamenti vessatori, discriminatori ed umilianti nei confronti di colleghi o di sottoposti. Le conseguenze psicologiche possono essere notevoli come forme di depressione, esaurimento e stress. Al fine della valutazione del giudice per il risarcimento del danno devono essere presenti i seguenti elementi: reiterazione e molteplicità delle condotte; dolo dell’autore quindi un’autentica intenzione di arrecare un danno alla vittima; danno fisico, morale o psicologico subito dalla vittima stessa e infine il nesso causale tra gli atteggiamenti posti in essere dall’autore e il danno subito dalla vittima.
Lo straining comprende condotte ostili del datore di lavoro o dei colleghi che provocano stress in un lavoratore, ma a differenza del mobbing non sono reiterate ma limitate nel tempo. La qualità della condotta e la volontà di arrecare danno sono le stesse rispetto al mobbing, ciò che cambia è la quantità della condotta posta in essere.
Per ottenere il risarcimento del danno da entrambe le condotte la persona deve dimostrare i fatti in tutti i modi possibili, per esempio provando gli atteggiamenti subiti attraverso e-mail, messaggi, testimonianze di colleghi, registrazioni e così via, e fornendo una certificazione di un medico per il danno psicologico e ricette per spese mediche effettuate. Il giudice in sede civile potrà valutare l’entità del danno con le prove acquisite e decidere l’ammontare del danno arrecato.