MIRACOLO IN PARLAMENTO !
Con tutti i problemi della pandemia, cui si è aggiunto quello della crisi di governo, a seguito della pubblicazione sulla G.U. n.20 del 26/01/21 è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione dell’Organizzazione del Lavoro (ILO) n. 190, adottata a Ginevra il 21/06/19 nella 108° sessione della Conferenza Generale della stessa organizzazione. Secondo tale legge, il Presidente della Repubblica ne autorizza la piena esecuzione nell’ordinamento giuridico italiano a far data dal 27 gennaio 2021. Poiché le ultime ratifiche da parte di Uruguay e Isole Fiji sono avvenute a giugno 2020, l’entrata in vigore effettiva della ratifica avverrà entro giugno 2021. La Convenzione ILO è il primo passo per introdurre in Italia altre disposizione di legge espressamente riferite al mobbing, attualmente già calendarizzate in Parlamento.
La redazione Risorsa
Fonte: quotidianosicurezza.it 15/1/21 La redazione L’articolo completo è consultabile vedi link
Sintesi a cura di Ferdinando Ciccopiedi – Vice Presidente Risorsa
La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”. Ratificando la convenzione gli Stati Membri dell’ Ilo (quindi non solo europei) sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere, secondo i seguenti articoli:
- Articolo 4, relativo a divieti, garanzie, strategie, meccanismi di monitoraggio e ispezione anche da parte di ispettorati del lavoro, misure sanzionatorie, azioni di sensibilizzazione e orientamento
- Articolo 8, relativo al ruolo delle autorità pubbliche, delle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria nella tutela dei lavoratori della “economia informale”, all’identificazione di settori, professioni e modalità di lavoro più esposti alla violenza e alle molestie, alle misure di protezione efficace dei lavoratori, ivi compresa la possibilità di adire vie legali, avanzare richieste di risarcimento, richiedere orientamento e formazione
- Articolo 11, relativo all’applicazione, anche nel mondo del lavoro, in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e lavoratori, delle garanzie per danni patiti e patiendi dai lavoratori/trici in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione di genere e provenienza geografica,, all’attuazione di campagne di sensibilizzazione
Gli interventi negli ordinamenti nazionali dovranno essere attuati attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi, adeguamento della normativa esistente in materia salute e sicurezza sul lavoro.
A margine di quanto esposto riportiamo un passo dalla dichiarazione di voto al Senato di una senatrice firmataria, sottolineando che anche stalking e mobbing fanno parte integrante della Convenzione:
Nel nostro paese il 9% delle donne, oltre 1 milione 400 mila, ha subito molestie o ricatti sul lavoro. Oltre 1 milione di donne ha subito ricatti sessuali durante la propria carriera per l’assunzione o il mantenimento del posto di lavoro.
In questo quadro l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha approvato la convenzione che estende la definizione di reati come violenza e molestia anche a stalking e mobbing e assimila anche le comunicazioni per via telematica, ad esempio chat e mail, a luogo di lavoro, estendendo anche a questi ambiti la punibilità. Rimaniamo ora in attesa dell’approvazione, alla Camera, di altre 3 disegni di legge specifici, sotto riportati: