COS’E’ LO STALKING SUL LAVORO
Il reato di stalking viene in genere associato alla vita privata di una persona, molto spesso donna. Invece esiste anche sul lavoro e l’articolo ne mette in evidenza le caratteristiche.
Fonte: “La legge per tutti.it”, articolo del 5 febbraio 2020
Sintesi a cura della Volontaria Risorsa Michela Spirito.
L’articolo completo è al link:
Lo stalking si palesa ogni qualvolta una persona viene perseguita da un’altra, incutendo timore e/o riuscendo a farle cambiare le abitudini della vita quotidiana. Tali comportamenti possono avvenire anche all’interno del luogo di lavoro e prendono il nome di stalking occupazionale: un insieme di atti persecutori realizzati, in ragione del rapporto lavorativo, dal datore di lavoro o dai colleghi. Questo comportamento rientra nella casistica dell’illecito penale a differenza del mobbing che ha finalità persecutorie per emarginare il dipendente o il collega e che non rientra, fino ad oggi, in una casistica di reato “ad hoc” ma può comunque essere perseguito in sede civile, dimostrando di aver subito azioni emarginanti, violente, psicologiche e di sabotaggio. Altra differenza sta nel fatto che nella casistica dello stalking vengono esaminati i suoi elementi e i suoi effetti sulla persona-vittima a prescindere dal movente che ha portato a compiere tali atti, mentre per il mobbing il giudice valuta se le condotte messe in atto hanno avuto lo scopo di discriminare e isolare il dipendente. In entrambi i casi le condotte, per essere punite, devono essere reiterate.
Lo stalking occupazionale può anche verificarsi come azione di ritorsione attraverso molestie sessuali nei confronti, più spesso, di una lavoratrice che non cede alle avances attraverso pressioni psicologiche e/o molestie nella vita privata. Infatti la persona che subisce questi comportamenti può manifestare gravi stati di ansia o paura, timore per la propria incolumità o per quella di persone a sé care, cambiamenti delle proprie abitudini per evitare lo stalker.
La legge afferma che lo stalking è un reato se produce effetti sulla persona, a prescindere da un numero minimo di condotte illecite messe in atto dal persecutore (tra cui rientrano anche commenti, insulti e minacce tramite ausili web, quali Facebook e altre piattaforme social). Lo stalking lavorativo rientra nel reato degli atti persecutori, articolo 612-bis del Codice penale; la pena prevista è la stessa del reato di stalking in generale, ma cambia l’autore del reato che non deve essere una persona generica, ma un collega o il capo del luogo di lavoro e si palesa anche solo quando sia stato creato un effetto destabilizzante per la serenità fisica e mentale della vittima.
Per tutelarsi da tale reato la vittima può denunciare alle autorità, chiedere un ammonimento al questore o denunciare al datore di lavoro (se lo stalking deriva da un collega) il quale ha il dovere di tutelare la salute e la serenità psicologica e fisica dei suoi dipendenti. Infatti la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro nei confronti di chi ha atteggiamenti persecutori verso un collega.