CONVENZIONE ILO 190
Proprio nel momento in cui sono in discussione in Parlamento ben 3 proposte di legge, di cui riportiamo i primi firmatari e che hanno titoli molto simili:
Proposta Cantone: “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza morale e della persecuzione psicologica nei luoghi e nei rapporti di lavoro (mobbing)”
Proposta Rossini: “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo”
Proposta Vizzini: “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo –
ci pare giusto riportare i principi generali cui fanno riferimento e che risalgono alla Convenzione ILO 190, cioè dell’Agenzia del Lavoro delle Nazioni Unite, dal titolo: Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro” . La nostra Volontaria Michela Spirito ha fatto un sintetico riassunto dei 20 articoli, ad uso di chi voglia capirne di più su una materia ancora poco conosciuta (e normata) in Italia:
Fonte:ilo.org . Articolo completo al link
La “Convenzione sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro” è stata adottata in data 21 giugno 2019 dalla Conferenza Internazionale del Lavoro (OIL, o, in inglese: ILO): essa riconosce le violenze e molestie subite nel mondo del lavoro come una violazione e un abuso dei diritti umani, minaccia alle pari opportunità e al lavoro dignitoso. Il trattato definisce violenze e molestie come “un insieme di comportamenti, pratiche o minacce, che mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici”. Gli Stati devono impegnarsi ad assicurare contro queste forme di abuso “tolleranza zero nel mondo del lavoro”. Scopo di tale Convenzione, attraverso 20 articoli, è quello di proteggere tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dal loro status occupazionale e in tutti i luoghi all’interno del posto di lavoro. Riassumendo:
- Capo I “Definizioni”: vengono definite le violenza e le molestie (come sopra riportato) e in particolare le violenze e le molestie di genere (connotate dalla caratteristica del sesso della persona);
- Capo II “Ambito di applicazione”: per tutti i lavoratori, indipendentemente dallo status occupazionale, e altri soggetti del mondo del lavoro in tutti i luoghi (anche per le comunicazioni o durante gli spostamenti casa-lavoro) e in tutti i settori (pubblico e privato);
- Capo III “Principi fondamentali”: rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie attraverso strategie globali di prevenzione e lotta contro tali fenomeni che i Membri devono adottare;
- Capo IV “Protezione e prevenzione”: ogni Paese membro deve adottare misure adeguate al fine di prevenire violenza e molestie sul lavoro, leggi e regolamenti che richiedono ai datori di lavoro di adottare misure adeguate rispetto al controllo in materia di prevenzione di tali fenomeni;
- Capo V “Verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento”: ciascun Paese membro deve adottare misure per controllare e applicare le leggi nazionali, garantire facile accesso a ricorsi e risarcimenti, proteggere la vita privata e la riservatezza delle persone coinvolte, introdurre sanzioni, garantire supporto alle vittime e riconoscere gli effetti della violenza;
- Capo VI “Orientamento, formazione e sensibilizzazione”: datori di lavoro, sindacati e ciascun Paese membro sono tenuti ad attuare iniziative in materia volte a sensibilizzare e informare sul fenomeno;
- Capo VII “Modalità di applicazione”: gli articoli della Convenzione vengono attuati tramite leggi e regolamenti nazionali o contratti collettivi e altre misure conforme alla legge.
- Capo VIII le “Disposizioni finali”: la Convenzione è vincolante per i Paesi che fanno parte dell’OIL (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del tema del mondo del lavoro) e che la adottano, dandone comunicazione al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, previa registrazione, ed entrerà quindi in vigore dopo 12 mesi dalla sua adozione. Tale Convenzione è stata adottata in onore della celebrazione del 100° anno di vita dell’Agenzia, nel 2019.