Incentivi per chi assume persone in misura alternativa al carcere: Inps conferma, sgravi contributivi del 100 per cento per le coop di tipo B

Le cooperative sociali di tipo B (produzione e servizi) che assumono persone sottoposte a misure alternative alla detenzione godono del beneficio di uno sgravio contributivo (previdenza e assistenza sanitaria) del 100 per cento sulla base della legge 381. Lo dice l’Inps rispondendo a una domanda esplicita de La goccia di Lube. Ecco qui di seguito il testo della risposta pervenuta dall’Ufficio stampa dell’Inps.

Una recente riunione della Cabina di regia del Progetto Impresa Accogliente, iniziativa promossa da La goccia di Lube

Si fornisce riscontro rispetto a mail 08/04/2026 indirizzata a Ufficio.stampa@inps.it, mediante la quale il Presidente dell’associazione La goccia di Lube Ets, Adriano Moraglio, ci chiede di chiarire se, a proposito dell’utilizzo dei benefici della l. 381/91 da parte delle cooperative sociali di tipo b), è possibile fruire dello sgravio totale di contribuzione nel caso di assunzione di persone in esecuzione penale esterna (detenzioni domiciliari e affidamenti). L’associazione si occupa di divulgazione e di cercare e trovare posti di lavoro per persone sottoposte a misure alternative al carcere (detenzioni domiciliari e affidamenti in prova al servizio sociale).

Da analisi dell’art. 4, comma 3, L. 381/91  e dell’art. 47 Ordinamento Penitenziario (l. 354/1975),  il riscontro è senza dubbio positivo per le cooperative sociali di tipo b).

L’esecuzione penale esterna indica l’insieme delle modalità con cui la pena viene espiata fuori dal carcere, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria: le principali forme di esecuzione penale esterna, ai sensi dell’art. 47 O.P., sono proprio la detenzione domiciliare e l’ affidamento in prova (cd. misure alternative alla detenzione).

L’art. 4, comma 3, L. 381/91 prevede che  “Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.”

Il comma 1 del medesimo art. 4 prevede che “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.”

Poiché detenzione domiciliare e affidamento in prova ai servizi sociali rientrano nelle misure alternative alla detenzione, la casistica rientra nello sgravio totale di contribuzione di cui all’art. 4 comma 3 l.381/91, nel caso delle cooperative sociali di tipo b).

Il discorso è diverso rispetto al beneficio di cui alla circolare 27/2019 (cd. “DETI”),  poiché tale sgravio contributivo è invece ammesso nella misura del 95% della contribuzione solo “nell’ipotesi di assunzione di:

1. detenuti e internati negli istituti penitenziari;

2. ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;

3. condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.

Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, relativamente all’assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente elencati nel comma 3-bis del medesimo articolo, ma comunque ritenuti tali dal comma 1, possono beneficiare dell’azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi, come previsto dal comma 3 del suddetto articolo.

Analogamente, si precisa, considerata la tassativa elencazione prevista nell’articolo 2 della legge n. 193/2000, che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione – come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari – non è possibile accedere al beneficio in trattazione”.

In sintesi pertanto, nella casistica delineata,  in favore delle cooperative sociali di tipo b), può essere riconosciuto lo sgravio totale previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge n. 381/1991 (e non lo sgravio, c.d. “DETI”, pari al 95% dei contributi).

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