A SCUOLA DI MISURE ALTERNATIVE/ 2. L’affidamento in prova al servizio sociale

L’Affidamento in prova al servizio sociale è l’altra principale misura alternativa alla detenzione che viene concessa a una buona parte delle persone accompagnate da La goccia di Lube in un percorso di ricerca di lavoro. E’ la forma di detenzione più vicina a una libertà riconquistata perché, di norma, le persone interessate sono tenute a farsi trovare a domicilio esclusivamente tra le 22 e le sei. Per il resto della giornata sono libere di condurre una vita sociale e lavorativa normale.

Un momento della Conferenza di fine anno 2024 de La gocccia di Lube

Esistono però delle condizioni precise che regolano la concessione di questo beneficio. Per esempio, i condannati devono aver tenuto un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla loro rieducazione mentre il proseguimento dello stato di detenzione deve apparire come palesemente pregiudizievole. Se il beneficio è concesso è perché il Magistrato di Sorveglianza ritiene che non sussista il pericolo di commissione di altri reati ed esclude il rischio di un pericolo di fuga. E’ una scommessa sulla persona. Se ne comprende la delicatezza del caso. Quindi, le persone trattate da La goccia di Lube sono ritenute meritevoli di questa fiducia da parte della stessa magistratura che le ha in carico. E’ importante questa sottolineatura quando andiamo a proporre agli imprenditori di offrire lavoro a queste persone.

L’Affidamento in prova può anche essere concesso a chi è sottoposto alle pene della Semilibertà e della Detenzione domiciliare dopo l’espiazione di almeno metà della pena.

Ai condannati può essere applicata la liberazione anticipata qualora abbiano dato prova di un concreto recupero sociale.

La misura dell’Affidamento in prova mira dunque a favorire il reinserimento sociale dei condannati attraverso una minore compressione della libertà rispetto a quanto previsto dalla Detenzione domiciliare, provvedimento che abbiamo descritto nel precedente articolo.

Esistono cinque tipologie di Affidamento in prova al servizio sociale. Vediamole nel dettaglio.

L’Affidamento ordinario. E’ la forma che più spesso affrontiamo nella nostra attività di accompagnamento. Esso consiste nella possibilità di espiare fuori dall’Istituto penitenziario pene detentive non superiori ai tre anni, o se questo preciso limite di anni è un residuo di una condanna comminata per altri reati più gravi.

C’è poi il cosiddetto Affidamento allargato. Questo può essere richiesto dai condannati che devono espiare una pena, anche residua, non superiore ai 4 anni di detenzione quando, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena o in esecuzione di una misura cautelare (ad esempio la Detenzione domiciliare), abbiano tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole.

Altra tipologia è quella dell’Affidamento per casi particolari. Qui ci si riferisce a situazioni in cui la pena detentiva riguardi persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che a esso intendano sottoporsi. Questa misura può essere concessa quando le persone interessate abbiano pena detentiva, anche residua, non superiore ai 6 anni o ai 4 anni per i reati gravi previsti all’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario (mafia, delitti relativi alla criminalità terroristica o eversiva, reati contro la pubblica amministrazione e quelli di natura sessuale). Questa concessione non può essere disposta per più di due volte.

Altro caso è l’Affidamento per soggetti affetti da Aids o con grave deficienza immunitaria. A questo riguardo non sono previsti limiti di pena, ma occorre che i condannati abbiano in corso un programma terapeutico o a questo intendano sottoporsi.

Da ultimo, l’Ordinamento penitenziario prevede anche l’Affidamento di chi ha subito una condanna come militare, situazione che non abbiamo mai incontrato. La persona condannata a pena detentiva non superiore ai 3 anni può essere affidata in prova fuori dalla struttura militare di pena per un periodo uguale a quello della pena: a un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, o direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo.

Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Marco Viglino

L’Affidamento in prova ha di norma delle prescrizioni piuttosto stringenti. Esse attengono ai rapporti col servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali, ai tempi dedicati lavoro; possono riguardare il divieto di soggiorno in uno o più comuni, oppure l’obbligo di soggiornare in un comune, il divieto di svolgere attività o di intrattenere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati. Nell’Affidamento per soggetti affetti da Aids o in quello dei “casi particolari” tra le prescrizioni impartite devono essere comprese anche le modalità di esecuzione del programma concordato. Tutte le prescrizioni possono essere modificate; l’Uepe verifica il rispetto delle prescrizioni, riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza e redige la relazione finale. La sottoscrizione del verbale determina l’inizio della procedura.

L’Ordinamento penitenziario dettaglia anche i motivi per cui l’Affidamento in prova non può essere concesso. Si tratta fondamentalmente di quattro casistiche. Non può essere accordato ai condannati colpevoli di evasione. Altrettanto non è concesso per tre anni alla persona nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa. Ma anche ai condannati recidivi (salvo che il giudice valuti la sussistenza dei requisiti soggettivi) e ai condannati per reati di cui all’articolo 4 bis, quelli cosiddetti ostativi: criminalità organizzata, terroristica o mafiosa, violenza di gruppo, terrorismo internazionale, eversione, sequestro di persona, immigrazione clandestina, contrabbando, traffico di stupefacenti, prostituzione minorile, pornografia minorile e virtuale, riduzione in schiavitù, detenzione di materiale pornografico, turismo volto allo sfruttamento della prostituzione. Ciò sta a significare che i soggetti presi in carico da La goccia di Lube come affidati in prova non hanno compiuto i citati reati ostativi. Per taluni di questi reati, tuttavia, il beneficio è ammesso qualora il condannato collabori con la giustizia, unica circostanza idonea a rimuovere l’ostacolo. Il divieto di concessione non si applica ai soggetti affetti da Aids o da grave deficienza immunitaria.

Lavori agricoli presso una cooperativa che collabora col Progetto Impresa Accogliente per il lavoro a persone in misura alternativa

Esiste anche una norma per la quale se il condannato che chiede l’Affidamento in prova non è in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite lavoro dipendente o autonomo possa essere ammesso in sostituzione ad attività di volontariato o di pubblica utilità senza remunerazione.

L’esito positivo dell’Affidamento estingue la pena ed ogni effetto penale ad eccezione della pena pecuniaria; ma se l’interessato si trova in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, il Tribunale di Sorveglianza può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria.

Naturalmente, il provvedimento di Affidamento in prova può essere ritirato dal Tribunale di Sorveglianza, non è concesso senza condizioni.

Sospensione, annullamento, revoca. Quando il comportamento del condannato è incompatibile con lo spirito rieducativo del beneficio o qualora le prescrizioni non vengano rispettate, il Giudice di Sorveglianza determina la sospensione del beneficio ed entro 30 giorni il Tribunale di Sorveglianza deve emettere il provvedimento di revoca della misura rideterminando la pena residua da espiare.

L’Affidamento in prova vale – lo ribadiamo – come espiazione; se non sopravviene la revoca, la sospensione perde efficacia e il beneficio prosegue. L’annullamento è facoltativo; può essere disposto in caso di sopravvenienza di altro titolo esecutivo che determini un residuo di pena superiore a quella consentita per la misura. Qualora l’Affidamento in prova abbia esito negativo (quando cioè dal comportamento del condannato emerga il fallimento della prova) il Tribunale di Sorveglianza determina il quantum di pena da espiare.

Elena Barbarello e Adriano Moraglio

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