A SCUOLA DI MISURE ALTERNATIVE/ 1. La Detenzione domiciliare

L’organizzazione di volontariato La goccia di Lube è con ogni probabilità oggi l’unica entità in Italia ad occuparsi esclusivamente di ricerca di lavoro per persone sottoposte a misure alternative al carcere. Questa sottolineatura non è fatta per dare eccessiva importanza all’opera dell’associazione – è chiaro – ma serve a far capire quanto sia poco conosciuto il fenomeno dell’esecuzione penale al di fuori delle carceri.

Occorre innanzitutto sgomberare ogni equivoco: le misure alternative riguardano persone che sono già tornate nella comunità civile, ma con più o meno rilevanti restrizioni della libertà. Scopo di questo articolo – e dei prossimi – è approfondirne la conoscenza a beneficio degli operatori, del mondo imprenditoriale a cui La goccia di Lube si rivolge e, in generale, dell’opinione pubblica. Va subito detto che le misure alternative principali su cui interviene l’associazione nella sua ricerca di lavoro sono la Detenzione domiciliare, l’Affidamento in prova al servizio sociale e la Messa alla prova (in sigla Map). Oggi parliamo della Detenzione domiciliare.

Colloqui con La goccia di Lube nella nostra sede operativa a Torino ospiti dell’Ufficio Pastorale Migranti

Che cosa è la Detenzione domiciliare

La Detenzione domiciliare (si badi bene, non gli arresti domiciliari, che riguardano imputati ancora sotto giudizio) è una misura alternativa alla restrizione in carcere che consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione o in un altro luogo di cosiddetta privata dimora, oppure in uno pubblico destinato alla cura, all’assistenza e all’accoglienza. E’ inoltre concessa alle donne incinte o madri di prole al di sotto dei 10 anni, nelle “case di famiglia protette”. La finalità della misura è dichiaratamente quella di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Competente a concederla è il Tribunale di Sorveglianza che fissa le prescrizioni (che possono essere modificate in ogni tempo) e che può anche prevedere modalità di controllo con mezzi elettronici o con altri strumenti tecnici (per esempio il “braccialetto elettronico”). L’esecuzione della misura è a carico dell’Uepe (l’Ufficio esecuzione penale esterna), secondo le disposizioni stabilite dal Tribunale di Sorveglianza. L’Uepe ha il compito di trasmettere al Tribunale di Sorveglianza una relazione trimestrale e una conclusiva. Il detenuto domiciliare non è a carico dell’Amministrazione penitenziaria per quel che riguarda il mantenimento, la cura e l’assistenza medica. Ecco perché l’impegno de La goccia di Lube a reperire risorse lavorative per queste persone diventa esiziale sia per il loro mantenimento sia per la lotta al rischio di recidiva. Da un punto di vista di tecnica giuridica la Detenzione domiciliare è regolata da diverse normative. Le citiamo per chi volesse approfondire. Si tratta dell’articolo 47 ter, quater e quinquies dell’Ordinamento Penitenziario (legge 354/1975) cosi come introdotti dalle legge 663/83 (cosiddetta legge Gozzini) e successivamente modificati dalle leggi 231/99,40/2001, 199/2010 e 10 del 2014 (queste ultime due, note come leggi “svuota carceri”) e, in ultimo, la 150/2022 (chiamata anche “Riforma Cartabia”).

Una riunione de La goccia di Lube

Le tipologie della Detenzione domiciliare

Esistono diverse tipologie di Detenzione domiciliare.

I casi di Detenzione domiciliare per cui La goccia di Lube attiva la sua ricerca di lavoro si riferiscono generalmente a esecuzioni di pene per reati di lieve entità. Si tratta per esempio di condannati che stanno scontando una pena inferiore ai quattro anni, anche intesa come pena residua di una maggiore. In questa tipologia ricadono gli ultrasessantenni totalmente o parzialmente inabili, le donne incinte o madri di prole di età inferiore ai 10 anni con lei conviventi, le persone in condizioni di salute particolarmente gravi, i giovani sotto i 21 anni che abbiano problematiche di salute o che abbiano necessità legate all’istruzione, al lavoro e alla famiglia. Un occhio di riguardo è garantito alle madri di prole con meno di 10 anni condannate a pene superiori ai quattro anni ma che abbiano espiato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni in caso di ergastolo. Non deve però sussistere a questo riguardo un pericolo di recidiva e ci sia la concreta possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

E’ concessa la Detenzione domiciliare ai condannati a una pena non superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di una maggiore quando non ricorrono i presupporti per l’Affidamento in prova al servizio sociale, l’altra misura alternativa che riguarda la maggior parte dei casi affrontati da La goccia di Lube.

Le persone interessate a questo provvedimento, come quelle condannate a pene non superiori ai quattro anni, ottengono questi benefici perché non interessati dai “reati ostativi” a tali concessioni. Si tratta di di molto gravi, definiti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, quali mafia, omicidio, violenza sessuale, pornografia e prostituzione minorile, rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona, immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti. I soggetti trattati da La goccia di Lube non si sono macchiati di questi reati.

La Detenzione domiciliare riguarda pure i condannati a pena detentiva ancora minore, inferiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (quest’ultima è una misura eccezionale introdotta nel 2010 nota come “svuota carceri” per ovviare al sovraffollamento delle carceri, che è poi divenuta definitiva nel 2014). Ma a questo riguardo sono molte le limitazioni alla concessione della misura alternativa. Infatti non può riguardare i delinquenti abituali, quelli professionali o quelli definiti “per tendenza”. Non può essere attribuita a chi e stato condannato per uno dei reati ostativi di cui all’articolo 4 bis o quando vi è pericolo di di fuga o di recidiva. Non è concessa se non vi è un domicilio idoneo e neppure ai sorvegliati speciali (chi compromette ordine e sicurezza negli istituti di pena, chi con violenza o minaccia impedisce l’attività degli altri detenuti, chi nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione degli altri detenuti nei propri confronti).

Un regime specifico è disposto per i condannati alcol-dipendenti o tossico-dipendenti sottoposti o che intendano sottoporsi a un programma di recupero; in tal caso la pena può essere espiata esternamente al carcere, in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La Detenzione domiciliare è possibile per i condannati affetti da Aids conclamato o da grave deficienza immunitaria accertata, che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura; per questo caso specifico si accede al beneficio anche senza limiti di pena.

La Detenzione domiciliare può essere accordata anche nei casi interessati dal cosiddetto rinvio obbligatorio o quello facoltativo. Può riguardare donne incinte, madri di prole sotto l’anno di età, malati di Aids o in grave deficienza immunitaria (rinvio obbligatorio) o chi ha fatto domanda di grazia, infermi fisici o psichici, madri di prole inferiore ai 3 anni (rinvio facoltativo). Il Tribunale di Sorveglianza per tutti questi casi può disporre la sospensione dell’esecuzione penale o la Detenzione domiciliare, anche se la condanna supera i 4 anni.

Infine, la Detenzione domiciliare può essere concessa agli ultrasettantenni, situazione che non è mai stata offerta all’intervento de La goccia di Lube perché non è necessaria la ricerca di posti di lavoro. A titolo di informazione va detto che la Detenzione domiciliare può riguardare gli ultrasettantenni (per chi ha compiuto 70 anni al momento della condanna o per chi li compie durante l’esecuzione della pena) condannati per qualunque reato ad eccezione di quelli gravi e ostativi, compresi terrorismo e narcotraffico, peculato, concussione e corruzione. Rimane comunque in carcere, a prescindere dalla tipologia di reato, chi è stato dichiarato recidivo, delinquente abituale, professionale o “per tendenza”.

Colloquio con i volontari de La goccia di Lube

Un giorno di Detenzione domiciliare equivale a un giorno di pena detentiva. La Detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Il condannato alle Detenzione domiciliare può godere del beneficio della liberazione anticipata. Va poi detto che la Detenzione domiciliare viene revocata quando il comportamento del condannato risulti essere incompatibile con la misura stessa; non tutte le violazioni, però, comportano automaticamente la revoca, essendo necessaria una valutazione discrezionale del Giudice di Sorveglianza.

La misura comporta il divieto di tenere armi e munizioni a qualsiasi titolo (anche per chi ha il porto d’armi), come pure il divieto di frequentare pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione. Impone inoltre l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale stabilito dal provvedimento applicativo, ma anche il ritiro del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l’espatrio. Gli interessati sono obbligati a portare con sé, e a mostrare a richiesta degli organi di polizia, il provvedimento applicativo della misura alternativa.

Colloquio con La goccia di Lube

Prima della riforma Cartabia il sottoposto alla Detenzione domiciliare non poteva allontanarsi dal domicilio se non su autorizzazione del Giudice e per il tempo strettamente necessario a provvedere alle sue esigenze di vita oppure per esercitare un’attività lavorativa. In seguito a tale riforma i detenuti domiciliari devono rimanere nella propria abitazione (oppure in luogo di cura, assistenza e accoglienza o in case di famiglia protette) per non meno di 12 ore al giorno; rimane la possibilità di allontanarsi per provvedere alle esigenze di vita o di salute o lavorative e sempre su autorizzazione del Giudice, ma non più per il tempo strettamente necessario, cioè per almeno 4 ore al giorno. Chi si allontana al di fuori di queste condizioni o oltre questi limiti è colpevole del reato di evasione. In caso di evasione dalla Detenzione domiciliare la pena è inasprita da 1 a 3 anni; in caso di effrazione o violenza da 1 a 5 anni; in caso di violenza da 1 a 6 anni. Nessuno dei casi di Detenzione domiciliare trattati da La goccia di Lube sono stati interessati da evasioni. Un’osservazione che depone a favore della serietà delle persone che accompagniamo nella ricerca di un lavoro.

Elena Barbarello
Adriano Moraglio

Potrebbero interessarti anche...