PERSONE CON DISABILITA’, ECCO LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONTENUTE NEL DOPO DI NOI
Sì anche alla possibilità di dedurre dal reddito complessivo entro il 20% del reddito dichiarato e comunque entro i 100mila euro le erogazioni liberali verso fondi patrimoniali che tutelano le esigenze dei disabili.
Tutelare un disabile sarà più facile. La legge sul Dopo di Noi approvata a Giugno in via definitiva dal Parlamento reca alcune agevolazioni tributarie degne di nota per garantire un adeguato sostegno ai portatori di handicap di grave entità (come definiti dall’art. 3 della legge n. 104 del 1992) privi del sostegno familiare. In particolare per chi costituisce trust, vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell’art. 2645-ter del codice civile o fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario la cui finalità sia quella di perseguire come finalità esclusiva (espressamente indicata nell’atto di costituzione del negozio giuridico) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari potrà ottenere che tali atti (ed i relativi beni) non siano soggetti alle imposte di successione e di donazione.
Beneficio da non sottovalutare che può portare al risparmio di diverse migliaia di euro a cui si aggiunge l’applicazione ai trasferimenti in questione di imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti. A queste agevolazioni potranno accedere non solo i genitori del disabile (se non in grado di fornire più l’adeguato sostegno genitoriale al figlio) ma anche soggetti estranei al perimetro familiare che vogliano donare o comunque mettere a disposizione risorse economiche o beni per le esigenze delle persone con gravi disabilità. Ad esempio somme di denaro, un immobile o valori mobiliari per consentire al disabile cure, educazione ed assistenza morale e materiale per tutta la sua vita. Con la garanzia che qualora il disabile passi a miglior vita prima dei soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, il ritrasferimento dei beni e di diritti reali in favore degli stipulanti avvenga senza aggravio fiscale (cioè con esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni).
Per poter fruire dell’agevolazione il negozio giuridico deve rispettare però precise condizioni. Prima di tutto deve essere stipulato necessariamente per atto pubblico procedendo all’identificazione in modo univoco dei soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli, con la descrizione delle funzionalità e bisogni dei disabili beneficiari. Deve inoltre contenere l’indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurne il rischio di istituzionalizzazione. E’ necessario altresì provvedere all’individuazione degli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, che può essere, ad esempio, sia una persona di fiducia individuata dallo stesso disabile (ove in grado) sia un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Il gestore dovrà, in sostanza, garantire l’attuazione del progetto di vita e gli obiettivi di benessere del disabile assistito. Il negozio giuridico deve altresì identificare il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definire la destinazione del patrimonio residuo. Questo perchè l’agevolazione prevista dall’ordinamento cessa, in sostanza, con la morte del disabile.
Le agevolazioni fiscali recate dal Dopo di noi non finiscono qui. Da segnalare che in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei trust o nei fondi speciali, i comuni possono stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Senza contare che, inoltre, a decorrere dal periodo di imposta 2016 viene introdotta la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali sopra descritti, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e di 100.000 euro annui. Una misura che è volta all’accrescimento delle somme e dei beni messi a disposizione con il trust iniziale.
Si ricorda che tutte queste novità dovranno essere oggetto di attuazione attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dopo di Noi.
Fonte: pensionioggi
(m.j.p. / c.a.)