STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede

E’ costituita conformemente alla Costituzione Italiana, al Codice Civile e a quanto previsto dalla Legge 266/1991 l’Organizzazione di Volontariato denominata BIOS che potrà usare l’acronimo BIOS con sede nel Comune di Volvera (TO)

Il trasferimento della sede sociale non comporterà modifica di Statuto se questo avverrà nel territorio dello stesso Comune e dovrà essere comunicata entro 60 gg. dalla decorrenza dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

Art. 2 – Durata

La durata dell’associazione non è prederminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 13 del presente Statuto.

L’associazione è apartitica e aconfessionale, ha struttura democratica ed è senza fini di lucro e si ispira ai principi della solidarietà sociale.

Art. 3 – Simbolo dell’associazione

Il simbolo dell’associazione è uno scudetto, di cui all’interno vengono raffigurate 2 mani  una sopra l’altra tra cui il palmo inferiore figura una piantina, mentre dal palmo superiore cade una goccia d’acqua, nella parte superiore della mano viene raffigurata la bandiera Italiana e sotto il nome del paese, mentre nella parte inferiore della mano si raffigura un v di alloro. Nella parte esterna sui due bordi superiori, vengono scritte a sinistra Bios, mentre a destra Ambiente, nel bordo inferiore nella parte sinistra Protezione Civile, mentre nella destra Onlus. il suo uso è regolato dal regolamento interno e da quanto di volta in volta stabilito dal CD.

Art. 4 – Scopi e finalità

L’Associazione si propone quale finalità principale la realizzazione d’iniziative legate alla Protezione Civile, sia sul piano di prevenzione, pianificazione e degli interventi tipici nei casi di catastrofi, emergenze, interventi di soccorso, incidenti, calamità, sia tra più ampi compiti di formazione, aggiornamento tecnico, giuridico ed operativo dei volontari della Protezione Civile.

  • Operare con le istituzioni in caso di emergenze e calamità naturali fornendo supporto e strutture anche in occasioni di esercitazioni e in ogni occasione in cui venga richiesto il supporto dell’Associazione

Art. 5 – Attività

Per la realizzazione di quanto esposto al precedente art. 4- e con l’intento di agire a favore dell’intera collettività l’Associazione si propone di:

  • Svolgere attività di prevenzione dei rischi con attività di sorveglianza, monitoraggio, salvaguardia ed azioni atte alla tutela del territorio anche in collaborazione con altre organizzazioni di Volontariato e/o con gli Enti preposti.
  • divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
  • realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi, collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
  • organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento delle strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole, industrializzate;
  • elaborare attività didattiche di protezione civile, legate alla salvaguardia dell’ambiente, rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e alle categorie più deboli,
  • promuovere ed organizzare iniziative ed attività finalizzate alla salvaguardia e/o al recupero dell’ambiente naturale e dei beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con Enti e/o Associazioni servizi di protezione civile nonché di vigilanza sull’applicazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e della salute;
  • collaborare con le associazioni di Protezione Civile interloquendo con le pubbliche strutture preposte –in caso di necessità – attuando la miglior azione di soccorso e sostegno alla popolazione prestando il proprio contributo tecnico e umano;

Come attività marginale, l’associazione potrà attivarsi anche nella tutela e alla difesa dell’ambiente e della sua complessa biodiversità, del patrimonio di risorse da usare nel rispetto della natura, attivandosi per ridurre al minimo possibile i rischi di possibile impatto sulla popolazione e quale possibile prevenzione alle calamità.

Le attività di cui ai precedenti punti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti che operano in modo personale, gratuito e spontaneo e principalmente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.L’attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita neanche da eventuali diretti beneficiari. Al volontario potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per l’attività svolta solo dietro presentazione di validi giustificativi ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei soci.Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da qualsivoglia forma di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.In caso di particolare necessità e/o qualora risulti necessario per il regolare svolgimento dell’attività associativa l’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo .

Art. 6 – Patrimonio e risorse

Premesso che durante la vita dell’Associazione il patrimonio è indivisibile esso potrà essere costituito da:

  • beni mobili e immobili che siano o diverranno proprietà dell’Associazione,
  • da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all’Associazione,
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,

l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e lo svolgimento delle attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti,
  • contributi da privati,
  • contributi dello Stato di enti e/o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti,
  • contributi di organismi internazionali,
  • donazioni e lasciti testamentari,
  • rimborsi derivanti da convenzioni,
  • eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il CD redige il bilancio consuntivo e di previsione e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni della convocazione dell’Assemblea al fine di poterne consentire la consultazione da parte dei Soci.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E’ posto divieto di suddivisione tra gli associati – anche in forme indirette – degli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.

Art. 7 – Soci

Il numero dei soci non è limitato, possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell’organizzazione, lo spirito solidaristico e che si impegnino concretamente per la realizzazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art.8 p. a-

Art. 8 – Ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione di uno nuovo socio è deliberata dal CD su presentazione di domanda scritta dell’interessato che si impegna a rispettare le norme del vigente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni

degli Organismi associativi.

Qualora vi fosse diniego all’ammissione –comunque sempre motivata in forma scritta – è ammesso il ricorso del richiedente all’Assemblea dei soci entro 30 gg dal ricevimento del diniego stesso.

Successivamente alla delibera di ammissione il CD annoterà il nuovo socio sul relativo libro degli Associati e verificherà la regolarità del versamento della quota associativa.

La qualifica di socio è intrasmissibile  per atti tra vivi e non può essere ereditata.

La qualità di socio si perde qualora:

  • recesso che dovrà essere presentato in forma scritta,
  • esclusione in caso di comportamenti contrari con gli scopi associativi,
  • morosità per mancato pagamento della quota annua dopo il secondo sollecito in forma scritta
  • decesso

l’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del CD. All’escludendo dovranno essere comunicate in forma scritta le motivazioni e gli sarà comunque garantito il diritto di replica.

La perdita della qualifica di socio implica altresì la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all’interno e/o all’esterno dell’Associazione per designazione o delega.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto associativo di un socio, né lui ne i di lui aventi causa possono aver diritto al rimborso delle quote associative versate né vantare diritti sul patrimonio associativo.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati godono di pari diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione e alla sua attività ed in particolare:

  • i soci hanno diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevere le dovute informazioni, ha facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dai regolamenti interni
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
  • godono di diritto di voto in merito alle deliberazioni assembleari.
  • I soci che prestano attività di volontariato dovranno essere assicurati dall’associazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività associativa nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  • I soci sono obbligati:
  • Ad osservare il vigente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali
  • A mantenere un degno comportamento nei confronti dell’Associazione
  • Al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dall’assemblea. La quota versata non è rivalutabile, è intrasmissibile e in nessun caso può essere resa .

Art. 10 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il CD
  • Il Presidente
  • Il collegio dei revisori dei conti qualora previsti e/o necessari
  • Il collegio dei probiviri

Art. 11 – Assemblea

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti di cui all’art. 8

Ciascun socio ha diritto ad un singolo voto e può essere rappresentato in assemblea da altro socio purchè presenti delega scritta. Ciascun socio non può essere latore di più di due deleghe.

L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente del CD, in caso di sua assenza dal Vice presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d’età. E’ facoltà dell’assemblea di eleggere un segretario.

L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e/o quando il CD ne ravvisi la necessità o ancora quando viene richiesta da 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto purchè la richiesta sia motivata.

La convocazione dell’assemblea deve avvenire in forma scritta, anche con mezzi telematici, almeno dieci giorni prima della data prevista e deve contenere orario, data e luogo della riunione e l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. Qualora si verifichi difetto di convocazione o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere dell’assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche assenti o dissenzienti.  Delle riunioni assembleari viene redatto verbale sottoscritto dal segretario della seduta appositamente eletto e dal Presidente.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quando convocata per modifiche statutarie o per scioglimento della Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea straordinaria può

deliberare anche su competenze dell’assemblea ordinaria ma non può essere valido il caso inverso.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti  o rappresentati. Nelle delibere riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non votano.

Le delibere dell’assemblea sono valide quando sono approvate a maggioranza dei soci presenti o rappresentati

L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno.

L’assemblea ordinaria :

  • Approva il bilancio consuntivo e di previsione e la relazione dell’attività
  • Discute e approva la programmazione dell’attività associativa
  • Elegge tra tutti i soci i componenti del CD stabilendo il numero prima di procedere alle votazioni
  • Elegge il Collegio dei Revisori e ne stabilisce il compenso qualora questi non siano soci e qualora si renda necessaria la costituzione d tale organismo.
  • Elegge i membri del collegio dei probiviri
  • Ratifica la sostituzione dei membri del CD dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal CD attingendo alla graduatoria dei non eletti
  • Approva l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
  • Stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale e delibera sugli eventuali contributi straordinari
  • Delibera sull’esclusione dei soci e sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci
  • Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che espletano attività di volontariato purchè tali spese siano opportunamente documentate
  • Approva l’ammontare dei compensi per eventuali prestazioni retribuite che siano necessarie al regolare funzionamento dell’attività dell’Associazione
  • Delega il CD a compiere tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione stessa.
  • Può eleggere direttamente il Presidente del CD

Le delibere dell’assemblea devono essere visibili per tutti i soci mediante pubblicazione del verbale della seduta nell’albo della sede. Lo stesso verbale dovrà essere inserito nel libro verbali delle riunioni tenuto a cura del CD.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

Viene convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria

Delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio: per questi atti occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Approva la variazione delle norme statutarie e dell’atto costitutivo con la presenza in prima persona o per delega di tre quarti dei soci e con decisione a maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo (CD)

Il C.D. è eletto dall’assemblea ordinaria ed è  composto da un minimo di tre persone fino ad un massimo di undici consiglieri che durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei componenti  il CD è stabilito dall’assemblea prima di procedere alle votazioni. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo  l’assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Elegge tra i suoi componenti a maggioranza assoluta il presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il tesoriere cura la riscossione delle entrate e delle uscite ed in genere ogni atto  che determini aumento o diminuzione del patrimonio dell’Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti afferenti il mandato affidatogli dal CD.

In caso di decadenza, esclusione o decesso di consiglieri prima della termine del mandato il CD provvede alla sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti e portando all’assemblea ordinaria la ratifica dell’atto. Il/i nuovi consiglieri durano in carica fino a scadenza del mandato del CD.

Nel caso in cui decada oltre la metà del CD l’assemblea procederà a nuove elezioni dell’intero CD

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese debitamente rendicontate e nei limiti stabiliti dall’assemblea, per le attività e gli incarichi per conto dell’Associazione

Il CD è l’organo responsabile verso l’assemblea della gestione operativa, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria fatti salvi quelli che per legge e statuto sono demandati all’assemblea.

In particolare il CD:

  • Attua le delibere assembleari
  • Redige il bilancio consuntivo, di previsione e la relazione dell’attività da presentare all’assemblea
  • Delibera sulle richieste di adesione di nuovi soci
  • Propone all’assemblea l’esclusione dei soci
  • Ha facoltà di costituire comitati a cui possoo partecipare sia soci che non soci per la realizzazione di specifici programmi e/o progetti

Il CD è presieduto da Presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente o, in caso di mancanza di entrambi dal consigliere più anziano d’età.

Il CD è convocato dal Presidente con cadenza mensile o ogni volta sia necessari oppure quando ne faccia richiesta almeno due dei suoi consiglieri. La convocazione deve essere fatta in forma scritta anche con mezzi telematici e deve avvenire almeno 5 giorni prima della seduta e deve riportare data, luogo, orario della seduta e l’ordine del giorno. Qualora avvenga difetto di convocazione le riunioni sono comunque valide con la presenza di tutti i membri del CD

I verbali delle sedute redatti e sottoscritti dal segretario e dal presidente della seduta vengono conservati agli atti

Le delibere del CD sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la delibera si considera non approvata.

Art. 15 – Presidente

Il presidente eletto dal CD oppure dall’Assemblea dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a tre mandati consecutivi

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle delibere del CD, convoca e presiede il CD, convoca e presiede l’assemblea

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente o in assenza di entrambi al consigliere più anziano d’età

In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del CD e adotta i provvedimenti necessari convocando il prima possibile il CD che obbligatoriamente dovrà esaminare i provvedimenti urgenti alla prima seduta utile

Art. 16 – Revisori dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del CD l’assemblea elegge il collegio dei revisori dei conti se questi sono disponibili tra i soci oppure nomina i revisori esterni. Nel caso in cui i revisori siano eletti tra i soci questi non devono essere membri del CD.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del collegio è eletto dal collegio stesso qualora i componenti siano soci, mentre spetta all’assemblea l’elezione del Presidente del collegio qualora composto da membri esterni.

I revisori durano in carica 5 anni e possono essere rieletti se soci o rinominati se esterni fino a tre mandati consecutivi.

Il collegio dei revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni assembleari e del CD senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili

Art. 17 – Il collegio dei probiviri

Qualora sia ritenuto necessario viene istituito dall’assemblea il collegio dei probiviri che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci proponendo al CD gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il collegio è composto da tre membri eletti dall’assemblea tra gli associati che non fanno parte del CD durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre volte.

Il collegio elegge al suo interno un presidente che convoca e presiede le sedute del collegio. In assenza la presidenza spetta al consigliere più anziano di età.

Il collegio si riunisce su richiesta di almeno due dei suoi componenti, oppurew di cinque associati o dell’associato interessato alla vertenza.

Le sedute del collegio sono valide se sono presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18 – Scioglimento

L’assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad altra e/o altre  Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo o identico settore.

Art. 18B – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge nazionale 266/1991, della normative regionale e provinciale in materia.

In originale firmato;