TIPI DI VIOLENZA A RILEVANZA PENALE
In questo articolo si esaminano diversi tipi di violenze, anche in ambito extra lavorativo. Alcune hanno rilevanza penale, ma, dopo la breve e doverosa introduzione, abbiamo estratto solo quei tipi di violenze che riguardano fenomeni come il mobbing.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it – articolo del 5 dicembre 2021
Link all’articolo completo: https://www.laleggepertutti.it/535835_quali-sono-i-vari-tipi-di-violenza
Sintesi a cura della Redazione Risorsa
Quando si parla di violenza si pensa sempre a quella fisica, all’aggressione. In verità, i casi di violenza previsti dalla legge penale italiana sono numerosissimi. Si va dalla violenza psicologica alla violenza sessuale, dalla violenza privata agli atti di violenza e prevaricazione in famiglia o sul luogo di lavoro, dalla violenza verbale (che può sfociare nei reati di minaccia o di diffamazione) a quella persecutoria. Senza dimenticare le aggravanti previste sui soggetti più indifesi come, ad esempio, le donne incinte o gli incapaci.
In tutti i seguenti casi di violenza è possibile sporgere una querela entro 3 mesi da quando si ha avuto consapevolezza del reato. Il termine è di 1 anno per la violenza sessuale. La querela può essere sporta in polizia, dai carabinieri o con un atto depositato alla Procura della Repubblica.
Violenza fisica
Per fortuna, in casi mobbing, solo marginalmente rientrano gli atti di aggressione corporale. A seconda che la condotta lasci o meno i segni nella vittima, ossia che provochi ferite o che si sostanzi invece in semplici comportamenti violenti senza ripercussioni sulla salute altrui, si parla dei reati di:
- percosse: è lo schiaffo, la spinta, il pizzicotto, la tirata di capelli, il calcio, il piccolo graffio che non abbiano conseguenze sulla vittima (art 581 cod. pen.);
- lesione personale: che invece presuppone il fatto di cagionare una malattia nel corpo o nella mente ( 582 cod. pen.). Si va dal pugno all’utilizzo di armi improprie (come un martello).
A seconda della gravità delle conseguenze si parla di lesioni lievi o gravi, con il relativo inasprimento della pena.
Violenza psicologica
La violenza psicologica è quella che non lascia segni sul corpo ma che, comunque, è rivolta a colpire la libertà morale e la dignità di una persona, a svilirne la personalità e a umiliarla. Sul luogo di lavoro possono esistere mobbing o straining, che si sostanziano nei seguenti reati:
- maltrattamenti: il reato di maltrattamenti sussiste negli ambienti di lavoro quando la dimensione è piccola, familiare (caratterizzata cioè da un contatto diretto tra il datore di lavoro e i dipendenti). Anche in questo caso consiste nelle minacce, nelle offese ripetute, nei comportamenti volti a umiliare la vittima, emarginarla, allontanarla dall’ambiente di lavoro fino a provocarne l’isolamento o, nel peggiore dei casi, le dimissioni. Quando il mobbing è meno grave, perché non è costituto da numerosi atti tutti finalizzati a isolare la vittima, si parla di straining. Mentre per il mobbing, in attesa di leggi sanzionatorie, il risarcimento è riconosciuto solo in particolari casi (es. demansionamento), mentre lo straining dà diritto a chiedere il risarcimento del danno in via giudiziale;
Violenza sessuale
La violenza sessuale non comprende solo il tradizionale congiungimento fisico ottenuto con la forza o la minaccia. Qualsiasi atto di intrusione nell’altrui sfera sessuale – anche se non rivolto a raggiungere un appagamento fisico – integra la violenza sessuale. Quindi, è punibile per tale reato chi palpeggia le natiche alla vittima, chi avvicina la mano al seno, chi tenta di baciare impedendo alla vittima di sottrarsi al gesto. Vi rientra anche la richiesta di materiale hard via Internet sotto minaccia o ritorsione, perché la violenza sessuale non necessita di contatto fisico.
Violenza privata
La violenza privata è – tradotto in linguaggio comune – una limitazione della capacità di scelta dell’individuo, obbligandolo a sottostare a una determinata circostanza, a subirla e a non potersi sottrarre ad essa (art. 610 cod. pen.). La definizione fornita dal Codice penale è molto ampia: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. Ma è anche il caso di chi invii una serie di e-mail all’altrui indirizzo per occuparne tutto lo spazio.
Violenza verbale
La violenza verbale si può esplicare in tanti modi. Ad esempio, vi rientrano i reati di:
- minaccia: si ha quando una persona prospetta ad un’altra un male ingiusto per indurla a fare o non fare un determinato comportamento ( 612 cod. pen.). Non è solo la minaccia di morte («ti ammazzo») ma anche quella di un male indeterminato («non sai cosa ti faccio, stai attento»). Non rientra nella minaccia il voler esercitare un diritto («ti denuncio, ti chiedo i danni»), sia esso fondato o meno;
- ingiuria: è la classica offesa rivolta alla vittima: non necessariamente una parolaccia ma qualsiasi appellativo rivolto a svilirne l’onore (ad esempio «sei un pagliaccio, un ignorante»). L’ingiuria non è più un reato ma un illecito civile che può comportare, a seguito di una causa ordinaria, il risarcimento del danno e una sanzione da pagare allo Stato;
- diffamazione: a differenza dell’ingiuria, la diffamazione si compie in assenza della vittima; consiste nel parlare male di questa alle sue spalle ( 595 cod. pen.).
Persecuzioni
Le persecuzioni, a seconda dell’insistenza della condotta, possono consistere nei due reati che seguono, previsti dagli art. 660 e art. 612bis del codice penale:
- molestie: consistono nel disturbare una persona (anche in un luogo pubblico), con il telefono, gli sms, il citofono). Un solo atto non basta, ma dopo due o tre condotte si può querelare il colpevole;
- stalking (o atti persecutori): lo stalking è il comportamento ossessivo ai danni di una persona, realizzato con condotte reiterate, minacce o molestie. La caratteristica dello stalking, esercitato più spesso contro le donne e per il quale è esteso il gratuito patrocinio legale a basse fasce di reddito, deve realizzare nella vittima una di queste tre conseguenze:
-un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
-un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
-un’alterazione delle proprie abitudini di vita. Si pensi a chi costringe la vittima a cambiare la strada del ritorno dal lavoro per non incontrare il suo aggressore o a cambiare utenza telefonica, a sospendere un account social o a non frequentare luoghi di intrattenimento e sport
Violenza religiosa
Deridere l’altrui religione non è reato, ma bestemmiare contro il dio di una religione qualsiasi (non solo quella cristiana) è un illecito amministrativo per il quale si rischia una sanzione pecuniaria. L’illecito scatta solo in caso di offese alla divinità e non ai santi e alle altre figure connesse alla religione.
Violenze ai danni dei minori
Tra le numerose le forme di violenza ai danni dei minori, citiamo solo le due seguenti, cioè il caso in cui il datore di lavoro compia atti sessuali verso minorenni, sanzionati dall’art. 609quater cod. pen, oppure il caso che, poiché, pur verificandosi prima che i giovani entrino nel mondo del lavoro, potrebbe indurli a ripetere azioni configurarabili come mobbing. l’Associazione Risorsa, pur non avendo esperienza in questi casi, è in grado di indirizzare chi le si rivolga ad associazioni specializzate nel contrasto e con cui fa “rete”. Essi sono così definiti:
- atti sessuali contro minori: avere un rapporto sessuale con un minore di 14 anni è reato. Un diciassettenne eccezionalmente può avere un rapporto con un tredicenne. L’età minima sale da 14 a 16 anni se il soggetto più adulto è un datore di lavoro ( 609 quater cod. pen.);
- bullismo e cyberbullismo: si tratta di una serie di comportamenti aggressivi in ambito scolastico o extra-scolastico, fisici e psicologici, che il cosiddetto “bullo” mette in atto nei confronti di una persona che non è in grado di difendersi. Sono considerati atti di bullismo gli insulti, le offese, i piccoli furti, le percosse, le minacce, ecc. Spesso, però, tali episodi vengono confusi con una normale lite tra coetanei. Ancora oggi, purtroppo, non esiste il reato di bullismo, tuttavia la condotta persecutoria può dar luogo ad altri reati come la diffamazione, le persecuzioni, lo stalking.