TRASFERIMENTO E CAMBIO MANSIONI
In via generale, in corso di rapporto, il lavoratore può essere adibito ad altre mansioni (rispetto a quelle a lui assegnate al momento dell’assunzione) purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (cosiddette “mansioni fungibili”) oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito (ad esempio per effetto di una promozione). Ogni patto contrario è nullo.
È illegittima invece la modifica delle mansioni se le nuove sono inferiori rispetto a quelle precedenti (cosiddetto demansionamento) salvo in tre casi:
- modifica degli assetti organizzativi aziendali, tale da incidere sulla posizione del lavoratore stesso;
- quando previsto dai contratti collettivi;
- quando necessario ad evitare il licenziamento per motivi economici.
In entrambi i casi, le nuove mansioni possono appartenere al livello di inquadramento immediatamente inferiore nella classificazione contrattuale, a patto che rientrino nella medesima categoria legale.
Spesso, il cambio mansioni dipende dal trasferimento del dipendente. L’art. 2103 cod. civ. prevede che il trasferimento possa essere realizzato dal datore di lavoro solo in presenza di «comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive».
Il datore di lavoro ha un potere discrezionale di determinazione del luogo di esecuzione della prestazione del lavoratore, che comporta la scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli.
La facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore deve trovare la sua diretta giustificazione esclusivamente in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta.
Trasferimento per incompatibilità ambientale
Diverso dal trasferimento per ragioni tecniche, organizzative o produttive è il trasferimento per incompatibilità ambientale. Questo si verifica quando, a seguito di screzi, dissapori o altri contrasti all’interno dell’ufficio, la presenza di un lavoratore è di ostacolo alla produzione o al raggiungimento di determinati obiettivi.
In questo caso, al di là dell’accertamento di eventuali responsabilità in merito ai litigi tra colleghi, il datore di lavoro – preso atto di tale situazione – può disporre il trasferimento del lavoratore incompatibile con gli altri. Tale trasferimento non è una sanzione disciplinare nei confronti di quest’ultimo – ragion per cui non richiede l’attivazione di un apposito procedimento disciplinare – ma solo un mezzo per tutelare l’attività aziendale e il buon funzionamento dell’impresa. In buona sostanza, il trasferimento, lungi dall’essere una punizione, è solo uno strumento di autotutela che ha l’imprenditore per garantire la produzione.
Tale provvedimento è ritenuto legittimo dalla giurisprudenza quando i contrasti tra i lavoratori abbiano una rilevanza tale da creare delle disfunzioni dell’unità produttiva, queste disfunzioni integrano una valida ragione tecnica, organizzativa o produttiva.
Cambio mansioni e trasferimento: è mobbing?
Il trasferimento e il conseguente cambio di mansioni determinato dall’incompatibilità ambientale non rientra nel mobbing.
L’elemento qualificante della condotta mobbizzante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato dal dipendente; spetta al giudice del merito accertare o escludere se effettivamente vi è stato mobbing tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Per cui, se il trasferimento interviene «in un contesto di difficoltà nei rapporti interpersonali che acuiscono tensioni e problematiche tanto da costituire certamente una condizione di incompatibilità ambientale», la sua natura non rientra né nella sanzione disciplinare, né tantomeno nel mobbing, rappresentando invece un tipico potere di organizzazione dell’impresa che la legge attribuisce al datore di lavoro, a prescindere dall’accertamento di responsabilità e colpe sull’origine dei litigi sul luogo di lavoro.
Ben potrebbe quindi essere che, in un contesto dove la presenza di un lavoratore – che pur esegue scrupolosamente i propri compiti ed è sempre ligio al dovere – crea ostacoli agli altri colleghi di ufficio, il primo possa essere trasferito.
Ciò che è importante verificare, però, ai fini della legittimità del trasferimento è che non vi sia un demansionamento: il lavoratore infatti, anche a seguito della modifica del rapporto di lavoro, deve continuare ad occupare lo stesso ruolo di prima; nessun cambiamento di area professionale può essere effettuato, anche con il suo consenso
Fonte:http://www.laleggepertutti.it/ articolo del 24/6/2021
Link: https://www.laleggepertutti.it/507838_mobbing-cambio-mansione