SETTIMANE DELLA SICUREZZA – CONVEGNO ERGO AGING
In occasione della decima edizione delle “Settimane della Sicurezza”, l’Associazione Sicurezza&Lavoro, di cui è direttore responsabile Massimiliano Quirico, in contemporanea con il ricordo doveroso del le vittime del rogo della Thyssen Krupp, sono stati organizzati diversi eventi per promuovere la cultura della salute, della sicurezza, dei diritti, della formazione e prevenzione tra i giovani e sul lavoro. Anche Risorsa è molto attenta a questi temi, in particolare al fine di garantire la sicurezza e i diritti di lavoratori e lavoratrici, per cui un volontario, ha partecipato al convegno di cui dà una breve relazione:
Il Convegno “Ergo Aging” del 5 dicembre si è svolto presso la sede dell’API (Associazione Piccola Industria), con il patrocinio della direzione regionale Piemonte dell’INAIL e di OPNC, organismo paritetico nazionale CONFAPI e la partecipazione in sala di molti addetti ai lavori, tra cui ci piace citare i medici di Medicina del Lavoro. Si tratta di un progetto per la corretta gestione del rischi e opportunità dei lavoratori anziani. Coerentemente con la regola di Risorsa, che non prevede la citazione dei nomi dei relatori, per motivi di privacy, ricordiamo solo gli argomenti più vicini alla mission dell’Associazione stessa. Per l’INAIL sono stati sottolineati , con ampia documentazione statistica, i rischi di invecchiare al lavoro. Si ricomprendono nella categoria dei lavoratori anziani, quelli tra i 45 e 54 anni (ageing, cioè coloro che diventeranno presto anziani) e quelli tra 55 e 64 anni (aged, cioè già anziani). Entrambe le categorie sono in crescita nel mondo del lavoro, come si può verificare nella “piramide demografica” di aziende di tutti i settori e dimensione. Sono poi stati presentati i risultati di “Ergo aging” (che ha dato il titolo al convegno) cioè un tool di verifica della presenza di disergonomie dei lavoratori anziani e la sorveglianza sanitaria nell’era dell’innovazione tecnologica e dei robot (esoscheletri).
Ma ciò che è sta “musica” per le orecchie di Risorsa è stato un intervento dal titolo: “La complessità della gestione del lavoratore anziano”. Intanto, il riconoscere che questo è un problema complesso, al di là di facili semplificazioni, è stato un buon inizio. Poi, al solo scopo di orientare il datore verso il benessere dei dipendenti, senza finalità che potrebbero apparire parziali, sono stati ricordate le regole giuridiche che normano la disciplina del rapporto di lavoro. Come per molte altre tematiche, è necessario partire dalla nostra vecchia Costituzione, ancora oggi invidiata da altri Paesi. In particolare, l’art. 32 del titolo II (rapporti etico-sociali) afferma che: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività….” . Al titolo III (rapporti economici), gli art. 41 e 42 (commi 1 e 2) recitano, tra l’altro come:” l’iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”. e che: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina…. i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale…”. Questi 2 articoli hanno come conseguenza in sede giudiziale che il diritto alla salute è prevalente rispetto al diritto di libertà economica, anche se vi può essere un bilanciamento tra i 2 diritti. Passando poi al Codice Civile, (libro V –Del lavoro –titolo II, capo 1, sezione 1 – Dell’imprenditore) si cita l’art. 2087– tutela delle condizioni di lavoro – che, data la sua importanza, trascriviamo per intero: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tale norma si può considerare di chiusura nei confronti dell’imprenditore, obbligato a predisporre misure e controlli, ivi compresi quelli sull’integrità psico-fisica dei lavoratori, ma è anche norma aperta poiché è funzionale alla produttività del lavoro. Quindi, stabilirne l’inosservanza richiede l’accertamento della colpa, ma il lavoratore può certamente rifiutare lavori non sicuri, come avviene nei rapporti contrattuali con corrispettivi. Le “misure necessarie” possono essere “nominate”, come ad es. nel DLS 81/2008, (Testo unico sulla sicurezza nel lavoro) o “innominate” per recepire norme in progress come quelle relative allo sviluppo della tecnologia (funzione dinamica delle misure). In tal caso, l’imprenditore non è obbligato a conoscere le nuove tecnologie, ma deve rivolgersi a professionisti esperti che lo rendano edotto. Se in sede civilistica, la responsabilità contrattuale prevede il risarcimento del danno o il reintegro del lavoratore ingiustamente licenziato, in sede penale le lesioni personali colpose (art. 590 C. P.) vengono punite con la reclusione fino a 3 mesi, ma le lesioni provocate da violazioni sulle norme di sicurezza sono punite con la reclusione fino a 1 anno e, se sono gravissime, fino a 3 anni oltre che con multe. Tornando sulla responsabilità contrattuale, quella del datore non è riferibile a qualsivoglia danno o pericolo, ma, se accertata, lo rende colpevole per difetto di diligenza, mentre il lavoratore deve dimostrare il nesso causale tra il danno e l’inosservanza delle norme. Per quanto riguarda infine i casi di inidoneità alla mansione specifica, giudicati dal Medico Competente, l’art. 42 del T:U. sulla sicurezza prevede che: “il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria” . Tale casistica dovrebbe essere soggetta ad “accomodamenti ragionevoli”. Conclusione dell’articolato discorso è che solo la prevenzione porta a giusti comportamenti conseguenti.